Il Cristianesimo, diversamente da altre fedi, non classifica gli animali in
leciti e proibiti. Come in altre religioni, tuttavia, conosce un periodo
durante il quale il fedele deve osservare alcune
norme alimentari. La costituzione dogmatica Sacrosanctum concilium promulgata
il 4 dicembre 1963 al n. 110° invitava l’autorità religiosa a incoraggiare la
penitenza quaresimale. Nella costituzione apostolica di Paolo VI Paenitemini
del 17 febbraio 1966 e nella nota pastorale dell’episcopato italiano Il senso
cristiano del digiuno e dell’astinenza del 4 ottobre 1994 (quest’ultima entrata
in vigore la prima domenica di avvento del 1994) si trovano i più recenti
interventi volti alla pratica della astinenza e del digiuno.
Esse concordano nel presentare il digiuno nella sua forma positiva e radicata in Dio: “Digiunare per Dio, non per se stessi” (Paenitemini); “Digiuno e astinenza non sono forme di disprezzo del corpo, ma strumenti per rinvigorire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel sincero dono di sé, la stessa corporeità della persona” (Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza 13). La costituzione apostolica norma così l’uso del digiuno e dell’astinenza: “Perciò si dichiara e si stabilisce quanto segue: Per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a far penitenza. Le prescrizioni della legge ecclesiastica, circa la penitenza, vengono totalmente riordinate secondo le seguenti norme. Il tempo di quaresima conserva il suo carattere penitenziale.
Esse concordano nel presentare il digiuno nella sua forma positiva e radicata in Dio: “Digiunare per Dio, non per se stessi” (Paenitemini); “Digiuno e astinenza non sono forme di disprezzo del corpo, ma strumenti per rinvigorire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel sincero dono di sé, la stessa corporeità della persona” (Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza 13). La costituzione apostolica norma così l’uso del digiuno e dell’astinenza: “Perciò si dichiara e si stabilisce quanto segue: Per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a far penitenza. Le prescrizioni della legge ecclesiastica, circa la penitenza, vengono totalmente riordinate secondo le seguenti norme. Il tempo di quaresima conserva il suo carattere penitenziale.
I
giorni di penitenza da osservarsi obbligatoriamente in tutta la Chiesa sono i
singoli venerdì e il mercoledì delle Ceneri, ovvero il primo giorno della
grande quaresima, secondo la diversità dei riti; la loro sostanziale osservanza
obbliga gravemente. Salve le facoltà di cui ai nn. VI e VIII, circa il modo di
ottemperare al precetto della penitenza in detti giorni, l’astinenza si
osserverà in tutti i venerdì che non cadono in feste di precetto, mentre
l’astinenza e il digiuno si osservano nel mercoledì delle Ceneri, o – secondo
la diversità dei riti – nel primo giorno della grande quaresima, e nel venerdì
della passione e morte del Signore”.
Il Codice di diritto canonico ribadisce che “si osservi l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della conferenza episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo”.
L’ASTINENZA dal latino “ab-teneo”, tengo lontano, evito, è il precetto secondo il quale è proibito mangiare carne i venerdì di quaresima (purché non coincidano con solennità come 25 marzo), mentre gli altri venerdì durante l’anno l’astinenza dalle carni può essere sostituita con opere di preghiera, carità o altre di natura penitenziale. Prima della nota pastorale del 1994 veniva consentito anche l’uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento, anche di grasso di animale. La nota pastorale dell’episcopato italiano introduce nel concetto di astinenza non solo la proibizione delle carni ma anche “dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi”. Prima della costituzione apostolica Paenitemini, la legge dell’astinenza riguardava la carne e il brodo di carne, cioè gli animali a sangue caldo: veniva proibita la loro carne e il loro grasso, il sangue, il cervello, il cuore, il fegato, gli intestini. Erano invece permesse carni di animali a sangue freddo: pesci, lumache, rane, tartarughe, gamberi.
IL DIGIUNO è l’astensione totale o parziale dal cibo, e obbliga il cristiano a fare un unico pasto nella giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera.
IL CALENDARIO. Il canone 1251 fissa inoltre il calendario delle astinenze e dei digiuni: tutti i venerdì dell’anno (che non cadano in feste di precetto) il fedele deve astenersi dalla carne. Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì santo sono gli unici due giorni di digiuno; per il rito ambrosiano il mercoledì delle Ceneri è sostituito dal primo venerdì di quaresima. Nei primi secoli dell’era cristiana, secondo un testo antico, la Didaché, i fedeli cristiani, diversamente dagli ebrei che praticavano il digiuno il secondo e il quinto giorno della settimana (cioè il lunedì e il giovedì), digiunavano il mercoledì e il venerdì. La scelta del quarto e sesto giorno della settimana, probabilmente, era dovuta anche al tentativo di differenziarsi dalla pratica degli ebrei, che rifiutavano il messaggio di Gesù. Successivamente essa fu giustificata dal ricordo del tradimento di Giuda (avvenuto il mercoledì) e la morte di Gesù (che cade il venerdì) come è possibile leggere nel canone XV sulla Pasqua di Pietro d’Alessandria (morto nel 311): “Non ci sarebbe rimproverato d’osservare i mercoledì e venerdì. Giorni ai quali la tradizione ci prescrive con ragione di digiunare: il mercoledì a causa del consiglio tenuto dagli ebrei in vista del tradimento del Signore; il venerdì a causa della sua passione per noi. Poiché la domenica noi festeggiamo un giorno di gioia a causa di colui che resuscita quel giorno, non pieghiamo più le ginocchia secondo la tradizione ricevuta”.
Il Codice di diritto canonico ribadisce che “si osservi l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della conferenza episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo”.
L’ASTINENZA dal latino “ab-teneo”, tengo lontano, evito, è il precetto secondo il quale è proibito mangiare carne i venerdì di quaresima (purché non coincidano con solennità come 25 marzo), mentre gli altri venerdì durante l’anno l’astinenza dalle carni può essere sostituita con opere di preghiera, carità o altre di natura penitenziale. Prima della nota pastorale del 1994 veniva consentito anche l’uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento, anche di grasso di animale. La nota pastorale dell’episcopato italiano introduce nel concetto di astinenza non solo la proibizione delle carni ma anche “dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi”. Prima della costituzione apostolica Paenitemini, la legge dell’astinenza riguardava la carne e il brodo di carne, cioè gli animali a sangue caldo: veniva proibita la loro carne e il loro grasso, il sangue, il cervello, il cuore, il fegato, gli intestini. Erano invece permesse carni di animali a sangue freddo: pesci, lumache, rane, tartarughe, gamberi.
IL DIGIUNO è l’astensione totale o parziale dal cibo, e obbliga il cristiano a fare un unico pasto nella giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera.
IL CALENDARIO. Il canone 1251 fissa inoltre il calendario delle astinenze e dei digiuni: tutti i venerdì dell’anno (che non cadano in feste di precetto) il fedele deve astenersi dalla carne. Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì santo sono gli unici due giorni di digiuno; per il rito ambrosiano il mercoledì delle Ceneri è sostituito dal primo venerdì di quaresima. Nei primi secoli dell’era cristiana, secondo un testo antico, la Didaché, i fedeli cristiani, diversamente dagli ebrei che praticavano il digiuno il secondo e il quinto giorno della settimana (cioè il lunedì e il giovedì), digiunavano il mercoledì e il venerdì. La scelta del quarto e sesto giorno della settimana, probabilmente, era dovuta anche al tentativo di differenziarsi dalla pratica degli ebrei, che rifiutavano il messaggio di Gesù. Successivamente essa fu giustificata dal ricordo del tradimento di Giuda (avvenuto il mercoledì) e la morte di Gesù (che cade il venerdì) come è possibile leggere nel canone XV sulla Pasqua di Pietro d’Alessandria (morto nel 311): “Non ci sarebbe rimproverato d’osservare i mercoledì e venerdì. Giorni ai quali la tradizione ci prescrive con ragione di digiunare: il mercoledì a causa del consiglio tenuto dagli ebrei in vista del tradimento del Signore; il venerdì a causa della sua passione per noi. Poiché la domenica noi festeggiamo un giorno di gioia a causa di colui che resuscita quel giorno, non pieghiamo più le ginocchia secondo la tradizione ricevuta”.
Del resto (come per
rafforzare questa presa di distanza dal mondo ebraico) il giovedì (soprattutto
in ambienti monastici) è vietato il digiuno: mentre gli ebrei osservanti lo
praticano, i cristiani lo impediscono in ricordo della festa dell’Ascensione di
Gesù.
E’ interessante ora ricordare che prima del 1966 erano considerati giorni
di astinenza, oltre i venerdì, anche i sabati di quaresima, le vigilie di
Pentecoste, dell’Immacolata concezione, del Natale.
La scelta di questi due
giorni naturalmente non è casuale.
Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì santo
vogliono ricordare alla memoria del fedele due momenti decisivi della vita
cristiana.
Don Marcello Stanzione
riscossacristiana.it
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